Art. 1.

      1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Il genitore che assiste un figlio portatore di handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito di venti annualità di contribuzioni versate, può, a domanda, chiedere di usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Qualora la presenza di tali soggetti in famiglia sia superiore ad una unità, possono chiedere il prepensionamento entrambi i genitori».